Skip to content

Chiarimenti sulla Nuova Pac 2014-2020

Carissimi,

come sapete siamo in attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale sulle disposizioni nazionali di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013.

Di seguito, ho fatto una sintesi delle scelte fatte dallo Stato italiano ormai definitive, cioè che non possono essere più modificate in sede di Conferenza Stato – Regioni.

Per le altre attendo la pubblicazione del Decreto al fine di non dare delle informazioni  che potrebbero non essere confermate nel Decreto approvato.

 

AGRICOLTORI IN ATTIVITA’

Sono considerati agricoltori in attività i soggetti che, al momento della presentazione della domanda  UNICA 2015, dimostrano uno dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
  2. possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. A partire dal 2016, non è sufficiente il possesso della Partiva Iva ma è necessario avere una dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente (2015) la presentazione della domanda UNICA. Per le  aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane  e/o svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA  in campo agricolo.

Non devono dimostrare di essere agricoltori in attività le persone  fisiche e giuridiche che hanno percepito nell’anno precedente (2014) pagamenti diretti per importi fino a:

  1. euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono, in misura maggiore al cinquanta per  cento, ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del regolamento (CE) 1257/1999;
  2. euro milleduecentocinquanta negli altri casi.

I pagamenti diretti non sono erogati nei seguenti casi:

  1. per le domande di aiuto riferite agli anni 2015 e 2016, se l’ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere  è inferiore a euro duecentocinquanta prima dell’applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui  all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
  2. per le domande di aiuto riferite agli anni 2017 e seguenti, se l’ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere è inferiore a euro trecento prima dell’applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Riduzione dei pagamenti

L’importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore è ridotto, per un dato anno civile, del cinquanta per cento per la parte dell’importo al di sopra di euro centocinquantamila e, qualora l’importo così ridotto superi gli euro cinquecentomila, la parte eccedente è  ridotta del cento per cento.

Ai fini della determinazione degli importi sono detratte le spese sostenute nell’anno civile precedente per salari e stipendi legati all’esercizio dell’attività agricola, compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall’imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all’esercizio dell’attività agricola. In mancanza dei dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall’agricoltore nell’anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto e prima assegnazione

Gli agricoltori che intendano richiedere i diritti all’aiuto previsti dal regime di pagamento di base sono tenuti a presentare la domanda all’organismo pagatore competente entro il 15 maggio 2015.

I Diritti all’aiuto, in numero pari agli ettari ammissibili, sono assegnati agli agricoltori in attività, che presentano domanda di assegnazione e che:

hanno avuto diritto ai pagamenti diretti per l’anno 2013

oppure

non hanno percepito pagamenti diretti per l’anno 2013 e producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima di cinquemila metri quadrati, o coltivavano vigneti,

oppure

nell’anno 2014 hanno avuto assegnati diritti all’aiuto dalla riserva nazionale nell’ ambito del regime di pagamento unico,

oppure

non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all’aiuto, e sono in grado di documentare che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia di animali per fini agricoli.

La dimensione minima per azienda è  stabilita pari a  cinquemila metri quadrati.

Gli ettari ammissibili devono essere a disposizione del richiedente alla data del 15 maggio 2015

E’ fissato pari  all’ottanta per cento il coefficiente di riduzione per i pascoli permanenti, situati ad altitudini superiori a seicento metri sul livello del mare, e per i pascoli magri, situati a qualsiasi altitudine.

Questa riduzione non si applica:

  • agli ettari di pascolo permanente e/o pascolo magro dichiarati da allevatori e pascolati con animali detenuti dal richiedente e appartenenti ad un codice allevamento intestato, da almeno otto mesi prima della presentazione della domanda UNICA, al medesimo richiedente, al fine di garantire la conservazione dei pascoli in quota e i paesaggi tradizionali;
  • agli ettari ammissibili all’aiuto di proprietà o a disposizione del richiedente non proprietario degli animali, nel caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che la gestione del pascolo sulle medesime superfici tramite capi bovini, equini e/o ovicaprini di terzi costituisce una pratica tradizionale esercitata prima dell’anno 2005.

Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente, saranno censite le pratiche tradizionali e i soggetti abilitati ad esercitarle.

Ai fini della determinazione degli ettari ammissibili, il numero massimo di alberi per ettaro di una parcella agricola a seminativo che contiene alberi sparsi è fissato, in cinquanta.

IMPORTANTE: Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è disposta una ricognizione preventiva delle superfici e dei beneficiari ammissibili ai regimi di sostegno diretto da concludersi entro il 15 aprile 2015.

Domanda UNICA e attivazione dei diritti all’aiuto

Per la presentazione della domanda “UNICA” l’agricoltore in attività deve costituire il fascicolo aziendale, ovvero aggiornare o confermare le informazioni ivi contenute.

 

Norme generali e disposizioni finanziarie

È concesso un sostegno accoppiato agli agricoltori per i seguenti settori:

  1. latte;
  2. carne bovina;
  3. ovi – caprino;
  4. frumento duro;
  5. colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
  6. riso;
  7. barbabietola da zucchero;
  8. pomodoro destinato alla trasformazione;
  9. olio d’oliva.

il sostegno accoppiato riguardante i settori, lettere a), b) e c), è concesso agli animali conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dalla normativa comunitaria.

Per beneficiare degli aiuti accoppiati è necessario presentare la domanda “UNICA”

La domanda “UNICA” deve essere riferita ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato per i settori a), b) e C) e ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato per i settori da d) a i).

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e sarà mio impegno aggiornarvi tempestivamente man mano che saranno disponibili notizie certe da parte degli organi competenti: Mipaf, Agea o altri organismi pagatori.

Dott. Agr. Simonetta Dario (Responsabile tecnico del Caa Acli srl)

Torna su