Skip to content

COVID-19 – Estensione dell’obbligo del green pass: le novità in arrivo nel mondo del lavoro privato

Il decreto legge 127 del 21 Settembre 2021 approvato dal Governo introduce nuove misure finalizzate a consentire lo svolgimento in sicurezza del lavoro sia nel settore pubblico che privato. A partire dal prossimo 15 ottobre, e fermo restando la necessità di chiarimenti interpretativi e ulteriori indicazioni operative del Governo per l’attuazione di alcune delle nuove misure disposte, dovranno essere rispettate dai lavoratori alcune prescrizioni.

GREEN PASS: Sono tenuti a possedere e a esibire, su richiesta, il green pass tutti coloro che svolgono un’ attività di lavoro dipendente o autonomo. L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

SOGGETTI ESCLUSI: Sono esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

QUANDO DECORRE L’OBBLIGO: dal 15 ottobre al 31 dicembre, data di cessazione dello stato di emergenza.

CONTROLLI: I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle nuove prescrizioni. Nel caso di oggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, la verifica del possesso del green pass deve essere effettuata sia da un soggetto nominato dall’azienda committente che dall’azienda datore di lavoro e anche dai rispettivi datori di lavoro. I controlli, ove possibile, andranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro.

COSA ACCADE A CHI NON HA IL GREEN PASS?: Il decreto stabilisce che il personale che comunichi di non avere il green pass o che ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del green pass e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata pari a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e in ogni caso non oltre la data del 31 dicembre 2021.

Consulta il Il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00139) (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021)

Torna su