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PSR a Superficie – Misure connesse alla superficie e agli animali – Campagna 2022

Con le Istruzioni Operative n. 11 dell’8 febbraio 2022, AGEA disciplina le modalità e i termini di presentazione delle domande di pagamento relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali per le aziende agricole che ricadono nel proprio territorio di competenza. In particolare, sono interessate le seguenti misure dello Sviluppo Rurale di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013:

o Misura 10, Sottomisura 1 – Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali;

o Misura 11, Sottomisura 1 – Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica;

o Misura 11, Sottomisura 2 – Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;

o Misura 12, Sottomisura 1 – Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000;

o Misura 12, Sottomisura 2 – Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000;

o Misura 12, Sottomisura 3 – Pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici;

o Misura 13, Sottomisura 1 – Pagamento compensativo per le zone montane;

o Misura 13, Sottomisura 2 – Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi;

o Misura 13, Sottomisura 3 – Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici;

o Misura 14 – Pagamento per il benessere degli animali;

o Misura 15, Sottomisura 1 – Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima;

o Misura 8, Sottomisura 1– Pagamento per impegni Forestali e imboschimento.

Il termine per la presentazione delle domande iniziali all’OP AGEA previste per la campagna 2022, nelle more della pubblicazione di eventuali modifiche alla normativa vigente riguardante il termine ultimo per la presentazione delle domande, è il 16 maggio 2022.

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto. In tal caso, l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre il 10 Giugno 2022 sono irricevibili.

Per avere maggiori delucidazioni, vi invitiamo a rivolgervi ai nostri operatori sul territorio (SEDI CAA ACLI)

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